Approfondimento

6/4/23

Novità in tema di superbonus e cessione dei crediti fiscali

Introduzione ed oggetto del superbonus

L'art. 21 D.L. 34/2020 ha introdotto la possibilità per ilcontribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per losconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta, potendone beneficiare, tra lealtre, le opere di:

a)       recupero del patrimonio, manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari;

b)      efficienza energetica;

c)      adozione di misure antisismiche;

d)       recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, pulitura o tinteggiatura esterna che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e)      installazione di impianti fotovoltaici;

f)      installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

Le modifiche contenute nella legge di conversione del D.L.11/2023 (misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art 21 D.L.34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) proroga la possibilitàdi aderire alla detrazione di cui al 110% e introduce il divieto, a partiredal 17.02.2023, di optare,in luogo della fruizionediretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o cessione del credito, salvo introdurre ipotesirelative ad interventi già in corso, esclusi dal divieto.

Vengono inoltre fornite, a prevenzione dell’instaurazione dicontenziosi, norme di interpretazione autentica (come tale applicabileretroattivamente) della normativa in vigore.

Proroga per edifici unifamiliari e plurifamiliari

Il termine per avvalersi della detrazione al 110% viene prorogato al 30.9.2023 (rispetto a quello vigente fissato al 31.3.2023) con riguardo agli interventi, che alla data del 30.9.2022 abbiano raggiunto il 30%del loro stato di avanzamento complessivo, sugli edifici unifamiliari o su unità situate all'interno di edifici plurifamiliari, a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano i uno o più accessi autonomi all’esterno.

Su tali ultimi requisiti si rammenta la Circolare24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate per cui l’immobile è «funzionalmente indipendente» ove dotato di installazioni o manufatti (impianti per l'acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento) di proprietà esclusiva. L’«accesso autonomo dall'esterno» sussiste, ad esempio, ove «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune, chiuso da cancello o portone che consental'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva»

Divieto di acquisto dei crediti

Viene introdotto l’espresso divieto, vigente dal 17.2.2023, di acquisto da parte della P.A. di crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Destinazione dei crediti da superbonus da parte dei cessionari

Banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione cessionari dei crediti da “superbonus” per interventi effettuati sino al 2022, possono utilizzarli per sottoscrivere emissioni (a partire dall’1.1.2028) BTP con scadenza non inferiore a dieci anni e nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione ed alla condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

Responsabilità solidale

Viene circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto nonché dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione  riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui:

- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure se interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori ed attestazione che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;

- notifica preliminare dell'avvio dei lavori o, se non prevista, dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la non necessità;

- visura catastale ante operam o storica;

- fatture, ricevute o altridocumenti comprovanti le spese sostenute e l'avvenuto pagamento;

- asseverazioni, quandoobbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruitàdelle relative spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevutedi presentazione e deposito presso i competenti uffici;

- nel caso di interventi su particomuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione deilavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

- visto di conformità dei datirelativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti per ildiritto alla detrazione sulle spese sostenute, rilasciato dai soggettiabilitati;

- attestazione di rispetto delle norme antiriciclaggio dalle contropartinelle cessioni;

- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzatoi lavori e il committente.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti da banche e società quotate, ove vi sia rilascio di una attestazione di possesso dalla banca o diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione, fermo l’onere dell’ente impositore di provare il dolo/colpa grave anche in assenza della predetta documentazione.

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

A partire dal 17.02.2023è introdotto il divieto di operare lo sconto in fattura o la cessione del credito, fatta salva l’esclusione per gli interventi già in corso rientranti nella disciplina del superbonus che al 17.02.2023presentino:

- comunicazione diinizio lavori asseverata-CILA presentata per gli interventi diversi da quellieffettuati dai condomini;

- delibera assembleare e presentazione di CILA per gli interventi effettuati dai condomini;

- l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativoper gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sono altresì esclusi dal divieto gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (detrazione 75%) ovvero diversidal superbonus se prima del 17.02.2023:

- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

- se interventi in edilizia libera, siano già iniziati i lavori o se non ancora iniziati, siastato stipulato un accordo vincolante la cui data, ove non siano stati versati acconti, sarà attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- risulti la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzionedei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione ediliziariguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione oristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; o realizzati nei comuni ricadentinelle zone classificate a rischio sismico 1, 2e 3;

- ove i beneficiari siano istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato

Viene inoltre effettuato intervento di ampliamento del la capienza fiscale del cessionario consentendo, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o sconto sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31.3.2023, di ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Parimenti il contribuente, per le spese sostenute dal 1.1-31.12.2022 relative al superbonus, può optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta2023 alla condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Integrazioni e varianti alle opere

Con norma di interpretazione autentica viene chiarita la possibilità di usufruire del superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito/ sconto in fattura per gli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto ovvero per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

Per effetto delle disposizioni in esame, la presentazione di un progetto in variante, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti, parimenti per gli interventi su parti di proprietà condominiale, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

Altre norme di interpretazione autentica

Inoltre:

- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento (non più di due per ciascun intervento, comunque non inferiore al30 per cento del medesimo) costituisce una mera facoltà;

- l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metricoe nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltàe non un obbligo, al finedi fruire della detrazione delle medesime spese;

- il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus, remissione da esercitarsi con la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione ovvero, per l’ipotesi di sconto in fattura o cessione del credito, prima della comunicazione della relativa opzione all'Agenzia delle entrate.

- i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21.5-31.12.2022,entro la data del 1.1.2023 e che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.

 

Compensazione crediti fiscali

La "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti verso enti impositori diversi, è riconosciuta in relazione a:

- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;

- imposta sul valore aggiunto;

- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizioneassicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, compresele quote associative;

- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata econtinuativa;

- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

Vengono rimessi in bonis i contribuenti rispetto al termine fissato al 31.3.2023 per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data.

Se il cessionario è una banca, intermediario finanziario, società appartenente a un gruppo bancario o impresa di assicurazione, il beneficiario/contribuente potrà effettuare detta comunicazione laddove:

a)      abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b)       effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della primadichiarazione utile;

c)       versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro.

L'Agenzia delle entrate ha già chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30.11.2023,avvalendosi dell'istituto della c.d. remissione in bonis, con il versamento della sanzione di 250 euro, precisando altresì che non è escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti.

La norma si applica specificamente "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023".

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