Approfondimento

3/9/24

Obblighi ambientali in capo alla curatela. Smaltimento rifiuti su aree della società fallita

Il Consiglio di Stato con sentenza n.9928/2023 interviene specificando la sottoposizione della curatela fallimentare agli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti insistenti sulle aree già di proprietà dell’imprenditore fallito, decidendo una controversia originata dall’emissione, da parte di un Comune, di ordinanza ex art. 192 l. 206/2006 con cui si ordinava alla curatela fallimentare (ed al custode giudiziario) di sgomberare e smaltire i rifiuti presenti su di un’area - già - di proprietà della società fallita e, peraltro, sottoposta a sequestro.

Il Fallimento contestava l’ordinanza avanti il TAR che ne accoglieva le doglianze (rilevando che la Curatela non subentrerebbe negli obblighi strettamente legati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, in quanto il potere di disporre dei beni fallimentari non imporrebbe il dovere di adottare comportamenti attivi finalizzati, qui, alla tutela sanitaria degli immobili fallimentari), tesi successivamente rigettate a seguito di impugnazione della sentenza avanti il Consiglio di Stato.  

In particolare la Corte richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3/2021 la quale ha affermato che …ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare…rilevando che la responsabilità della Curatela non è conseguenza di una, non sussistente, successione negli obblighi già gravanti in capo alla società fallita, bensi' è conseguente a responsabilità per “fatto proprio” nell’omessa vigilanza e/o non corretta osservanza delle norme in tema di gestione rifiuti/tutela ambientale.

Tale conclusione è assunta sul rilievo che la Curatela, a seguito della dichiarazione di fallimento, diventa (sin dalmomento dell’inventario) detentrice dei beni fallimentari (tra cui, ben inteso,non rientrano i “rifiuti” ma l’area su cui essi insistono) con conseguente sottoposizione del soggetto “detentore” alla disciplina di cui all’art. 192 l. 206/2006 che vieta …il deposito…di rifiuti sul suolo ed impone al trasgressore di…procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiutied al ripristino dello stato dei luoghi…

Dall’interpretazione della responsabilità della Curatela per “fatto proprio” discende l’inapplicabilità della seconda parte dell’art. 192 c. 3 l. 152/2006 per il quale la responsabilità del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area è limitata alle ipotesi si sussistenza di - loro - dolo o colpa, rimanendo quindi irrilevante l’elemento soggettivo nei confronti del soggetto detentore dei beni su cui insistono i rifiuti.

Inoltre la sentenza, ad ulteriore integrazione degli obblighi gravanti sulla Curatela, osserva l'irrilevanza dell'oposta sussistenza di sequestro dell’area ove sono depositati i rifiuti, attesa la possibilità (se non obbligo) per il Curatore di richiedere, ex art. 247 l. 152/2006, all'Autorità giudiziaziaria di verificare la sussistenza delle condizioni per poter intervenire sull'area sottoposta a sequestro, indicando quindi le relative modalità di ripristino della condizione di sicuretta ambientale (ndr art. 247: Nel caso in cui il sitoinquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha dispostopuò autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa insicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine diimpedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguentepeggioramento della situazione ambientale).

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