Approfondimento

4/3/24

A chi spetta rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade?

Sull’interrogativo è intervenuto il TAR Sicilia n. 768 del 26.2.2024 nell’ambito di giudizio di impugnazione dell’ordinanza con cui un Comune ha ordinato alla Città Metropolitana di Palermo di provvederealla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo una Strada Provinciale.

L’ordinanza è stata impugnata dall’Ente superiore sulla scorta del disposto dell’art. 14 cds (ndr …Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e serviziPer le strade in concessione i poteri ei compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito…) combinato con l’art. 192 c. 3 L. 152/2006 (ndr: …chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa…) da cui discenderebbe (secondo la tesi di Città Metropolitana) che l’obbligo di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti in capo all’Ente proprietario della strada sussisterebbe solo in ipotesi di “colpa” (V° l’inciso del citato art.192 l. 152/2006 …ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di doloo colpa…), non riconducibile all’omessa vigilanza sulla condotta di terzi sulla strada (in quanto in tal caso ’Ente risponderebbe a mero titolo di responsabilità oggettiva). Spetterebbe quindi al Comune (in virtù delle specifiche attribuzioni di cui all’art. 198 l. 152/2006) la pulizia anche delle strade di proprietà di altro Ente laddove ricadente nel proprio ambito territoriale, dovendo tenersi conto, sostiene ancora Città Metropolitana, che il Comune è destinatario dei proventi della TARI al fine di sostenere la gestione operativa dei rifiuti.

La tesi non trova accoglimento daparte del TAR.

Si osserva che l’interpretazione data all’art. 14 CDS dalla Giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere quest’ultima norma “speciale” rispetto al disposto dell’art. 198 l. 152/2006 (che attribuisce ai Comuni la competenza dell’attività di raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento dei rifiuti urbani).  Ciò comporta che nella specifica ipotesi di cui all’art. 14 CDS ovvero quando l’attività di pulizia della strada (e si rammenta …delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi…) è necessaria a garantire la funzionalitàe sicurezza della strada stessa, deve farsi applicazione alla norma “speciale” spettando quindi al soggetto proprietario della strada di procedere alla pulizia.

L’invocata necessità della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo/colpa di cui all’art. 192 l. 152/2006 viene pertanto esclusa in quanto, nel caso di strada (qui provinciale) deve farsi applicazione della norma speciale di cui all’art. 14 cds che prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, bastando il rapporto di proprietà tra Ente-strada ed imponendo quindi l’obbligo della corretta pulizia …al fine di garantire lasicurezza e la fluidità della circolazione stradale…

In conclusione deve dirsi legittimo l’ordine impartito da un Comune alla Provincia (qui Città Metropolitana) di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti insistenti su Provinciale in quanto I) tale situazione mette in pericolo la circolazione stradale e II) è dovere del proprietario della strada garantire l’uso sicuro della strada.

Diversa ed ulteriore problematica, purtroppo non affrontata dalla sentenza, è se sussista parimenti obbligo in capo al Comune di vigilare/segnalare/denunziare le situazioni di “pericolo alla circolazione” (su strade di proprietà diversa dal Comune) e se si possa imputare a responsabilità del Comune l’omessa vigilanza (e quindi la mancata adozione di ordinanza di rimozione nei confronti dell’Ente proprietario), da ultimo verificando se esista, in capo al privato, interesse autonomamente tutelabile in giudizio, a che il Comune si attivi nei confronti degli Enti proprietari.

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