Approfondimento

7/1/24

Appalto, opera difettosa e riconoscimento tacito dei vizi da parte dell'appaltatore

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Quando la condotta dell'appaltatore può considerarsi quale tacito riconoscimento dei vizi e difetti dell'opera? Il quesito è risolto dal recente intervento della Suprema Corte di Cassazione n. 30786/2023.

Il riconoscimento dei vizi e difetti dell’immobile da parte dell’appaltatore (condotta che rende superflua ogni denunzia e/o comunicazione da parte del committente/proprietario) non deve rivestire alcuna specifica forma potendo esprimersi attraverso la condotta tenuta dallo stesso appaltatore – purchè univoca e convincente – dalla quale si possa desumere la ricognizione da parte di quest’ultimo dell’esistenza del vizio.

Al fine di ritenere riconosciuto il vizio, non è neppure necessario che l’appaltatore “confessi” la propria responsabilità (costituendo quindi ricognizione del vizio la condotta dell’appaltatore che riconosca la sussistenza delle difformità/difetti denunziati. negando che gli stessi siano a lui imputabili e quindi riferendoli a responsabilità degli altri soggetti che, con opera esecutiva o intellettuale, hanno fornito apporto causale all'esecuzione dell'opera) ovvero si assuma obblighi di eliminazione e/o soluzione dei difetti (costituendo viceversa tacito riconoscimento l’attivazione per l’eliminazione dei difetti).

L'importanza dell'indagine della condotta dell'appaltatore risulta fondamentale, laddove si deve considerare che il riconoscimento dei vizi svincola il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c..

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