Approfondimento

1/1/21

Distinzione tra azione di regolamento di confini e di rivendica

Il recente intervento della Corte di Cassazione n. 22095 del 13.10.2020 ha ribadito le differenziazione tra azione di rivendica della proprietà da quella di regolamento di confini, rammentando che la prima “…presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo -anche non negoziale- diverso da quello su cui l’attore fonda la sua istanza….mentre nella seconda …il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo dedotto dall’attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l’effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all’eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confine“: (nei medesimi termini e per l’orientamento consolidato in sede di legittimità: Cass. del 25.09.2018, n.22645; Cass. del 30.01.2017, n.2297; Cass. Del 16.11.2016 n. 23241; e più risalenti Cass. del 07.07.2009 n.15954; Cass. n. 3101 del 16.02.2005; Cass. n. 5899 del 20.04.2001; Cass. n. 15507 del 06.12.2000; Cass. n. 1204 del 06.02.1998; Cass. n. 12139 del 01.12.1997; Cass. n. 9900 del 19.09.1995; mentre nella giurisprudenza di merito Trib. Catania, 06.05.2020, n.1477; C.App. Catanzaro, 10.07.2019, n.1498; Trib. Teramo, 08.01.2019, n.8; Trib. Rieti, 15.11.2018, n.570; Trib. Salerno, 07.04.2015, n.1533).L’azione ex art. 950 c.c. infatti …presuppone l’incertezza oggettiva e soggettiva dei confini tra due fondi… in quanto manca …una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), oppure perché questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), anche se non vi è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia… (Cass. del 16.10.2020, n.22590) e pertanto, con l’azione de quo¸ a fronte dell’usurpazione perpetrata dal convenuto a mezzo dello “sconfinamento”, l’attore invocherà la restituzione della frazione di fondo ponendo contestazione alla sola effettiva estensione del diritto del proprietario dei fondi finitimi, a differenza dell’azione di rivendica della proprietà, ove la contestazione sarebbe posta sulla validità del titolo per il quale il convenuto occupa il fondo presunto usurpato.Esemplare sul punto è quanto statuito dalla Corte Appello Napoli, 08.07.2020, n.2513 per la quale il…criterio distintivo dell’azione di rivendica rispetto all’azione di regolamento dei confini risiede nell’esistenza nella prima, del contrasto fra i titoli di proprietà a fronte di un contrasto tra i fondi che caratterizza la seconda…e l’avanzata domanda di restituzione dei terreni usurpati non muta la natura dell’azione in quanto …il volere, da parte attrice, rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo l’eliminazione dell’incertezza dei confini determinare l’effetto restitutorio, in ordine al quale la volontà dell’attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di controversia, agisce sul piano processuale al fine di consentire l’effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all’attore. In altri termini, il “conflitto fra titoli” ricorre allorché un medesimo bene, o una medesima sua porzione, abbia due distinte e contraddittorie provenienze, di talché l’una non possa essere valida quanto l’altra. E non si configura, pertanto, allorché sia in contestazione non la giusta provenienza del medesimo bene o di una sua porzione, ma, come nel caso di specie, la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui, nel qual caso si verte nella diversa ipotesi dell’azione di regolamento di confini.La natura dell’azione di regolamento di confini non muta nemmeno a fronte dell’eccezione di usucapione (con la quale, apparentemente, si porrebbe contestazione al titolo per il quale l’attore invoca la restituzione della proprietà) in quanto “…l’eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non è idonea a snaturare l’azione di regolamento di confini proposta dall’attore, quando, con detta eccezione, si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l’incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato “ex adverso“…(Cass. del 03.09.2013, n. 20144) non ponendosi quindi qui contestazione al titolo di acquisto, ma solo sull’effettiva – attuale – estensione, assunta limitata a causa dell’intervenuta usucapione della frazione di terreno usurpata dal convenuto.La natura dell’azione muta invece …nell’ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all’acquisto dell’attore, si verifica il conflitto di titoli che è presupposto dell’azione di rivendicazione… (Cass. del 07.08.2013 n. 18870) in quanto qui la contestazione non è più sull’effettiva estensione della proprietà, bensì sulla validità del titolo invocato dall’attore a fondamento della propria domanda (qui di rivendica, là di restituzione) (sul punto concorde è la Giurisprudenza di merito Trib. Vasto del 23/10/2020, n.179).Pertanto laddove il “vicino” abbia posto sconfinamento della proprietà, sarà necessario, onde poter chiedere la restituzione della frazione di fondo usurpata, procedere all’azione diretta a far determinare (o rideterminare) l’esatta demarcazione della linea di confine, contestando quindi non il diritto di proprietà del proprietario finitimo, bensì il suo diritto ad estendere la stessa nella misura oggetto di contestazione (in altri termini il vicino “è proprietario” del fondo ma in misura differente da quella contestata).

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