Approfondimento

18/4/23

Potere dell'Autorità regolatrice nazionale di ordinare all'operatore la restituzione dei "costi occulti".

La Corte di Giustizia UE con la sentenza n. 5 del 30.3.2023, chiarisce la legittimità di una normativa interna che assegna all’Autorità garante del mercato dell’energia, oltre al potere sanzionatorio, anche quello di ordinare all’operatore la restituzione delle somme indebitamente percepite in virtù di una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto impositiva di costi in violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale.

Nella specie la società GreenNetwork s.p.a. ha adottato nelle condizioni generali di fornitura di energia luce e gas, clausola per la quale i costi di gestione amministrativa non venivano compresi nei corrispettivi previsti per la fornitura di energia, ma si riservava al fornitore il diritto di fatturare un corrispettivo autonomo, qui individuato nel suo ammontare massimo.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), constatato che detto corrispettivo mensile non veniva puntualmente indicato nelle condizioni generali di fornitura e nè nell'ambito delle "Schede di confrontabilità" e nel sistema di ricerca "Trova Offerte" (allora in funzione) di Arera e quindi impedendo al consumatore un corretto confronto tra le varie offerte commerciali, comminava a Green Network s.p.a. la sanzione pecuniaria di Euro655.000,oo oltre all’ordine di provvedere alla restituzione dei corrispettivi indebitamente applicati da gennaio 2014 a giugno 2016 a tutti i clienti di energia elettrica e/o gas interessati (esclusi quelli acquisiti tramite il canale web la cui restituzione era già stata documentata) per un importo pari complessivamente a 13.987.495,22 euro, fatte salve eventuali compensazioni con quanto dovuto dai clienti morosi (comunicato in merito alla delibera di Arera su: https://www.arera.it/it/news/190715greenNetwork.htm).

Green Network esperiva ricorso al Tar, allegando l’inesistenza del potere di Arera (quale Autorità regolatrice del mercato energia) di imporre la restituzione di somme privatamente e pattiziamente concordate tra fornitore e consumatore.

Il Tar respingeva il ricorso ed il Consiglio di Stato, cui veniva impugnato il rigetto, sollevava questione pregiudiziale avanti la CGEU in merito all’interpretazione della direttiva2009/72, in particolare demanda se il provvedimento possa essere interpretato nel senso di ricomprendere, nell’ambito dei poteri attribuiti al regolatore, anche quello di comminare la restituzione di corrispettivo economico disciplinato espressamente da una clausola contrattuale (successivamente dichiarata contraria alle finalità della direttiva, nella specie in quanto in lesiva della trasparenza nelle condizioni di contratto).

Osserva la CGEU che la citata direttiva conferisce ai regolatori dell’energia il potere di garantire la piena efficacia delle misure a tutela dei consumatori e segnatamente, oltre preservare i livelli di qualità di servizio, persegue la trasparenza nella comunicazione delle condizioni contrattuali dei rapporti di fornitura, imponendo agli Stati di provvedere affinchè le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per intervenire con efficacia e rapidità, a tal fine elencando i poteri “minimi” da attribuire, ma lasciando alla determinazione dei singoli stati l’eventuale attribuzione di maggiori poteri (non rinvenendosi nella direttiva alcuna disposizione in senso contrario).

Da ciò deriva la sussistenza della facoltà per lo Stato membro di attribuire poteri ulteriori rispetto a quelli di specifica elencazione (che, si ribadisce, costituiscono il nucleo minimo da conferire all’Autorità), non essendo ostativa in tal senso nemmeno la previsione del considerando 36 per cui il regolatore nazionale deve adottare le misure necessarie a perseguire le finalità della direttiva “in stretta consultazione con altre autorità nazionali” non venendo attribuite alle “altre autorità” competenze specifiche ed inderogabili in materia.

La CGEU conclude quindi disponendo che la direttiva 2009/72 deve essere interpretata nel senso che le sue norme …non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di <<costi di gestione amministrativa>> in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria…

E’ ovviamente di competenza del Giudice nazionale di stabilire se la normativa interna effettivamente attribuisce alla singola Autorità il potere di intervenire direttamente mediante condanna a ripetere prestazioni pattiziamente concordate tra cliente e fornitore.

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