Approfondimento

24/1/21

Permesso di soggiorno e precedenti penali

Il T.U. Immigrazione sancisce l’impossibilità di ingresso (e quindi di permanenza con conseguenti effetti sui procedimenti di espulsione e di permesso di soggiorno) in territorio italiano da parte dello straniero che …sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone…ovvero che abbia subito condanna (anche non definitiva) e finanche in esito a patteggiamento, per delitti:

  • con pena ergastolo o reclusione da cinque anni a massimo a venti anni (art. 380 c. 1 c.p.p.);
  • contro la personalità dello Stato con reclusione da cinque anni a dieci anni;
  • violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
  • devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
  • attentato contro od offesa alla libertà di Capi di Stato (art. 295 e 296 c.p.);
  • riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione e pornografia minorile (art. 600 bis c.1 e ter c. 1 e 2 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c. 2 c.p.);
  • violenza sessuale e di gruppo (art. 609 bis e octies c.p.), con minorenne (art. 609 quater c.p.);
  • furto in casa/con strappo (salvo danno/lucro di tenue entità) o da armerie/depositi armi, o aggravato per: violenza sulle cose; possesso di armi o narcotici per farne uso; commesso da tre o più persone o da soli ma travisato o simulando qualità pubblico ufficiale/incaricato pubblico servizio; su materiale sottratto ad infrastrutture per servizi pubblici (salvo danno/lucro siano di tenue entità);
  • rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.);
  • ricettazione aggravata (art. 648 c.p.) se denaro/cosa proviene da rapina aggravata, da estorsione aggravata:
  • illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (escluse armi da sala, ad aria compressa o a gas);
  • relativi a sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • con finalità di terrorismo o promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete, di carattere militare o criminali;
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (stalking – art. 612bis c.p.);
  • fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso;
  • promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato;
  • omicidio colposo stradale (art. 589 bis c.p.);
  • resistenza o violenza contro una nave da guerra.

Risulta inoltre ostativa all’ingresso in territorio italiano, la condanna, qui solo con sentenza irrevocabile, per violazioni al diritto di autore (l. 633/1941), contraffazione (art. 473 c.p.) ed introduzione di prodotti falsi (art. 474 c.p.c).
La legge pertanto fornisce una esaustiva elencazione dei reati ostativi all’ingresso (e permanenza) in territorio Italiano, fornendo, con norma “di chiusura” (benchè posta all’inizio del comma 3 dell’art. 4), alla sola Autorità di Pubblica Sicurezza, il potere/dovere di valutare la pericolosità sociale (con giudizio che se reso dall’Amministrazione immune dai vizi, è insindacabile dall’Autorità giudiziaria), nel caso concreto, ovvero dovrà verificare se la sussistenza di diversi (rispetto a quelli ostativi) precedenti penali sia circostanza comprovante, l’attuale, pericolosità sociale del soggetto ovvero se, alla luce della condotta successiva, dell’entità del reato e del bilanciamento di interessi, non sussistano elementi ostativi all’ingresso (o permanenza) in Italia dello straniero.
Ed è sulla necessarietà di questa valutazione che si sono incentrati i plurimi interventi della Suprema Corte (in fattispecie di espulsione dello straniero, respingimento, rifiuto/diniego al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o sua revoca) da ultimo ribadendo, con pronuncia n. 29148 del 21.12.2020, la necessaria valutazione “in concreto” della sussistenza della pericolosità sociale dello straniero, dovendosi quindi compiere …un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale” (cfr. Cass. Sez. 1, Ord. n. 20692/2019, relativa ad un’espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c)).
La sentenza appena citata, richiama e puntualmente elenca tutti gli interventi della Suprema Corte, costanti nel tempo, in cui il menzionato principio è stato applicato a fattispecie di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (Cass. Ord. n. 17289/2019,; Cass. Ord. n. 24084/2015); richiesta di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trovi nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 (Cass. S.U. n. 15750/2019); proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), (Cass. Ord. n. 27739/2018); richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare (Cass. Ord. n. 17070/2018; Cass. Ord. n. 6666/2017,); respingimento alla frontiera dello straniero decretato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 1 (Cass. Ord. n. 18133/2017); domanda il rilascio, o rinnovo, del permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, con conseguente condizione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 (Cass. n. 14159/2017; Cass. Ord. n. 19337/2016).
Si ravvisa quindi un principio generale, alla luce del quale ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere, sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità…

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