Approfondimento

25/8/21

Riflessioni in tema di transazione “tombale” dopo la sentenza n. 21557/2021

La MASSIMA: L‘elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione “generale” riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme; mentre la transazione “speciale” attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l’effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale; a tal fine l’indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell’art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto.

La pronuncia della Cassazione, affronta gli elementi distintivi per la determinazione del carattere generale o speciale del contratto di transazione, ribadendo la centralità dell’indagine sulla comune volontà delle parti da determinarsi mediante i canoni ermeneutici del Codice, evidenziando ancora una volta l’irrilevanza delle singole “clausole di stile” cui spesso si dà ingiustificata rilevanza nella redazione del sinallagma de quo.

Ricordato che gli elementi identificativi del contratto di transazione sono: I) l’oggetto costituito dalla “res dubia” (con esclusione dei diritti indisponibili), la cui inesistenza non conduce necessariamente alla nullità del contratto (comminata automaticamente solo nell’ipotesi di cui all’art. 1974 c.c. di transazione su lite già definita con sentenza in giudicato), potendo il sinallagma convertirsi in contratto atipico “di accertamento” (per approfondimenti sul punto Cass. 161/1983) e II) le concessioni reciproche (non necessariamente in rapporto di equivalenza attesa la non impugnabilità per lesione ex art. 1970 c.c.), dirette a far cessare la situazione di dubbio, la Cassazione n. 21557/2021 ribadisce la distinzione tra …transazione “generale”…riguardante…una pluralità di controversie senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari; cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro eventuale insieme; e transazione “speciale” in quanto attenente …a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l’effetto preclusivo.

Solo la transazione “generale” è idonea a porre definizione a tutti i rapporti litigiosi (la Cassazione parla di “potenziali liti”) derivanti da uno (o più) rapporti giuridici intercorsi tra le parti contraenti, assorbendo ogni questione litigiosa potenziale connessa al rapporto.

Ma quale è il contenuto fondamentale del contratto affinché la transazione possa essere definita “generale”? Nella pratica è diffuso l’utilizzo di frasi quali la dichiarazione “di non avere più nulla a che pretendere in dipendenza del rapporto” ovvero “di aver così completamente transatta la controversia, di rinunciare a qualunque diritto derivante dall’intercorso rapporto , di rinunciare alle azioni e agli atti giudiziari promossi, di accettare le reciproche rinunce” (Cass. 21557/2021), frasi che tuttavia sono insufficienti ad imprimere carattere “generale” alla transazione, le cui disposizioni …riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire, cosicchè, se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo… (V° a conferma Cass. 12367/2018) pertanto …l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell’art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire.

Né la sola menzione che la transazione assorbe ogni possibile questione inerente al “rapporto transatto” è stata ritenuta di per sé sola idonea ad indirizzare l’inquadramento della transazione, atteso che è  …“ius receptum” il principio secondo il quale nella suddetta transazione non possono essere compresi i danni non ancora manifestatisi, che non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, potendo gli stessi essere fatti valere successivamente… (Trib. Roma 1251/2006) potendo del resto …Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante…domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l’estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all’epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito…(si veda Cass. 20981/2011).

Si ponga l’ipotesi della transazione raggiunta a definizione di una lite in tema di garanzia ex art. 1667 c.c., nell’ambito della quale le parti dichiarino espressamente di “non avere più nulla a che pretendere in dipendenza del contratto di appalto”. Orbene sul punto occorrerà verificare se dall’interpretazione complessiva delle clausole della transazione residui spazio in capo al committente per una successiva causa di responsabilità ex art. 1669 c.c. a seguito dell’insorgenza di circostanza non conoscibili all’atto della stipula della transazione, dovendo sul punto ricordarsi che …se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversi, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto…(V° Cass. 6351/1981).

A parere di chi scrive in una simile ipotesi (ma le conclusioni sono estendibili alle svariate casistiche del caso concreto), la transazione onde potersi dire “a definizione” anche della diversa ipotesi della responsabilità ex art. 1669 c.c. (scaturente da fatti non presi in considerazione dal sinallagma) dovrà contenere clausole idonee a ricomprendere i “fatti imprevedibili” nell’oggetto della transazione, prevedendo che la rinuncia – preventiva – ai connessi diritti ed azioni a tutela (analogamente alla rinuncia di cui all’ultimo comma dell’art. 1490 c.c.) è stata espressamente presa in considerazione dalle parti (così da fa rendere l’imprevedibile -> “res dubia” ovvero circostanza di cui le parti dichiarano la possibile, ma non attuale, esistenza) ed è entrata nel giudizio di bilanciamento delle “reciproche concessioni”, cosicché queste ultime possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro eventuale (e non conosciuto all’atto della stipula) insieme.

Fermo restando che, per quanto ancora una volta ribadito dalla Cassazione, non esistono “formule magiche” in merito, risulterà certamente più agevole l’interpretazione “generale” laddove le parti dimostrino di aver preso in considerazione il “dubbio” delle conseguenze dell’ignoto e di averne bilanciato il prezzo nella determinazione delle “reciproche concessioni”. Diversamente il contratto di transazione assumerà carattere speciale i cui effetti saranno delimitati al singolo affare (o a parte di esso come nell’esempio ove la transazione disciplina le sole conseguenze contrattuali del rapporto di appalto) come delimitato, generalmente, nelle premesse del contratto di transazione.

Scarica il doumento ufficilale

Leggi gli ultimi articoli